In ottemperanza alla normativa in tema di trasparenza, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si pubblicano i seguenti documenti:
TRASPARENZE, ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma terzo e degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013, la società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato. Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali. Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
RICHIESTA ACCESSO CIVICO SEMPLICE
LISTA D’ATTESA
Quando la RSA riceve una domanda di ammissione e non ha disponibilità di posti letto, il nominativo viene inserito nella lista d’attesa. La graduatoria è mantenuta in base ai seguenti requisiti:
-possibilità per l’istante di essere accolto tramite la convenzione con il Comune di Milano stipulata dalla RSA nell’anno 2004
-data di presentazione della domanda
-carattere d’urgenza, segnalata nella domanda e dovuta alla situazione clinica e psico-sociale.
La RSA Villa Chiara, infatti, avendo stipulato una Convenzione con il Comune di Milano nell’anno 2004, attribuirà la priorità di ingresso alle persone che saranno accolte tramite suddetta Convenzione.
I criteri di ammissibilità, inoltre, si baseranno sulla data di presentazione della domanda (con precedenza attribuita a quelle meno recenti), sul carattere d’urgenza segnalata nella domanda di ricovero, dovuta alla situazione clinica e/o psico-sociale.
L’inserimento in lista d’attesa è subordinato alla presentazione della domanda d’ingresso ritirabile presso la direzione della struttura.
Le domande sono valutate dal Direttore e dal Responsabile Sanitario della Struttura che verifica il possesso dei requisiti previsti: età uguale o superiore a 65 anni, condizione di non autosufficienza, assenza di patologie che controindichino la vita di comunità, presenza di bisogni assistenziali compatibili con la disponibilità di tecnologie e di personale specialistico.
Qualora vi siano posti letto liberi, l’Amministrazione provvederà a contattare le persone in lista d’attesa, secondo la graduatoria di cui sopra.
La lista d’attesa, oltre che ad ogni posto libero, viene aggiornata verificando ed eventualmente modificando le informazioni raccolte, cancellando dalla lista le persone decedute e le persone che hanno rinunciato dichiaratamente al ricovero.
La Direzione provvederà ad informare tempestivamente l’interessato o il familiare di riferimento sulla data in cui sarà possibile effettuare l’inserimento.
CODICE ETICO (EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)